Art. 350. Effettuato lo sparo delle mine, il minatore incaricato del brillamento non puo' consentire l'accesso al can-tiere prima che i gas prodotti dalla esplosione si siano diradati ed in ogni caso non prima di dieci minuti dall'ultima esplosione. Quando si abbia la certezza dell'avvenuto brillamento di tutte le mine e motivi di sicurezza lo esigano, l'accesso al cantiere dove si e' effettuato il tiro puo' aver luogo in anticipo, purche' il personale faccia uso di mezzi di protezione idonei. Nel caso di brillamento non elettrico, quando sia accertato od esista dubbio che una o piu' mine non siano esplose, deve essere avvertito subito il sorvegliante. E' fatto inoltre divieto a chiunque di accedere alla fronte di lavoro prima che siano trascorsi 60 minuti dall'esplosione, e senza ordine del sorvegliante che deve dare le istruzioni del caso. --------------- Nota integrativa Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 24/12/1959, n. 311 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.