Art. 350. 
 
  Effettuato  lo  sparo  delle  mine,  il  minatore  incaricato   del
brillamento non puo' consentire l'accesso al can-tiere  prima  che  i
gas prodotti dalla esplosione si siano diradati ed in ogni  caso  non
prima di dieci minuti dall'ultima  esplosione.  Quando  si  abbia  la
certezza dell'avvenuto brillamento di  tutte  le  mine  e  motivi  di
sicurezza lo esigano, l'accesso al cantiere dove si e' effettuato  il
tiro puo' aver luogo in anticipo, purche' il personale faccia uso  di
mezzi di protezione idonei. 
  Nel caso di brillamento non  elettrico,  quando  sia  accertato  od
esista dubbio che una o piu' mine  non  siano  esplose,  deve  essere
avvertito subito il sorvegliante. 
  E' fatto inoltre divieto a chiunque  di  accedere  alla  fronte  di
lavoro prima che siano trascorsi 60 minuti dall'esplosione,  e  senza
ordine del sorvegliante che deve dare le istruzioni del caso. 
 
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Nota integrativa 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 24/12/1959,  n.
311 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.