Art. 351. Il personale adibito al lavoro in un cantiere dopo lo sparo delle mine, deve provvedere al disgaggio di sicurezza, alla ispezione della fronte di abbattimento per individuare eventuali mine inesplose e assicurarsi che non siano rimasli residui di materie esplosive nel fondo di mina. Tale lavoro e' eseguito in presenza del capo squadra. Ultimato il disgaggio di sicurezza il lavoro di avanzamento puo' essere ripreso soltanto dopo che il caposquadra abbia accertato che non siano rimaste mine inesplose. Quando lo sparo delle mine avviene a termine del turno di lavoro, il carichino o il minatore incaricato del tiro, con le modalita' stabilite dall'ordine di servizio di cui all'art. 305, da' a chi lo sostituisce nel turno successivo i ragguagli sul numero dei colpi sparati e sulla posizione dei fori di mina, ed avverte il sorvegliante nel caso di sospetto di mina inesplosa.