Art. 351. 
 
  Il personale adibito al lavoro in un cantiere dopo lo  sparo  delle
mine, deve provvedere al disgaggio di sicurezza, alla ispezione della
fronte di abbattimento per individuare  eventuali  mine  inesplose  e
assicurarsi che non siano rimasli residui di  materie  esplosive  nel
fondo di mina. Tale lavoro e' eseguito in presenza del capo squadra. 
  Ultimato il disgaggio di sicurezza il lavoro  di  avanzamento  puo'
essere ripreso soltanto dopo che il caposquadra abbia  accertato  che
non siano rimaste mine inesplose. 
  Quando lo sparo delle mine avviene a termine del turno  di  lavoro,
il carichino o il minatore incaricato  del  tiro,  con  le  modalita'
stabilite dall'ordine di servizio di cui all'art. 305, da' a  chi  lo
sostituisce nel turno successivo i ragguagli  sul  numero  dei  colpi
sparati  e  sulla  posizione  dei  fori  di  mina,  ed   avverte   il
sorvegliante nel caso di sospetto di mina inesplosa.