Art. 352. 
 
  E' proibito scaricare, sia pure parzialmente, le  mine  mancate,  o
vuotare e approfondire i fori o fondi di mina dopo l'esplosione. 
  E' vietato lasciare abbandonate mine cariche inesplose.  Di  queste
si deve provocare l'esplosione mediante nuova carica di esplosivo  da
collocarsi in nuovo foro prossimo a quello della mina mancata, oppure
applicando un'altra cartuccia nel foro  stesso  della  mina  mancata,
purche' si possa togliere  facilmente  parte  dell'intasamento  senza
fare uso di utensili ferrosi o suscettibili di dare scintille.