Art. 353. 
 
  I nuovi fori da intestare vicino alle mine mancate, o a quelle  che
hanno fatto cannone, o ad altri fori nei quali non si possa escludere
la presenza di esplosivo, devono essere  effettuati  a  distanza  non
inferiore a 20 cm da questi e diretti in modo da non avvicinarsi alla
carica inesplosa. 
  Lo sgombero del materiale abbattuto dopo il tiro dei nuovi colpi di
cui al comma precedente deve essere  Effettuato  con  precauzione  in
relazione alla possibilita'  che  l'esplosivo  sia  stato  proiettato
all'esterno.