(CODICE CIVILE-art. 1411)
                             Art. 1411. 
 
                   (Contratto a favore di terzi). 
 
  E' valida  la  stipulazione  a  favore  di  un  terzo,  qualora  lo
stipulante vi abbia interesse. 
 
  Salvo patto contrario, il  terzo  acquista  il  diritto  contro  il
promittente per effetto della stipulazione. Questa pero' puo'  essere
revocata o modificata dallo stipulante, finche' il  terzo  non  abbia
dichiarato,  anche  in  confronto   del   promittente,   di   volerne
profittare. 
 
  In caso di revoca della stipulazione o  di  rifiuto  del  terzo  di
profittarne, la prestazione  rimane  a  beneficio  dello  stipulante,
salvo che diversamente risulti dalla volonta'  delle  parti  o  dalla
natura del contratto.