Art. 1412.
(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello
stipulante, questi puo' revocare il beneficio anche con una
disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di
volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante
abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo
se questi premuore allo stipulante, purche' il beneficio non sia
stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.