(CODICE CIVILE-art. 1412)
                             Art. 1412. 
 
       (Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante). 
 
  Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo  la  morte  dello
stipulante,  questi  puo'  revocare  il  beneficio  anche   con   una
disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato  di
volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo  caso,  lo  stipulante
abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. 
 
  La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del  terzo
se questi premuore allo stipulante,  purche'  il  beneficio  non  sia
stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.