Art. 904 
                 Elezioni in cariche amministrative 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 903,  l'aspettativa  per  le
cariche elettive amministrative e'  disposta,  a  domanda,  ai  sensi
dell'articolo  1  della  legge  12  dicembre   1966,   n.   1078,   e
dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 904: 
             - Il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966,  n.
          1078 (Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato  e
          degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti  autonomi
          territoriali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  20
          dicembre 1966, n. 319, e' il seguente: 
             « Art. 1. I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici
          eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di
          Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia  con
          piu' di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia
          o di Comuni con popolazione superiore  a  50.000  abitanti,
          Assessori di Comuni con  popolazione  superiore  a  100.000
          abitanti,   Presidenti   di   Enti   e   di   Aziende   con
          Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali  con
          piu' di 1000 dipendenti sono, a loro  richiesta,  collocati
          in aspettativa,  anche  se  questa  non  sia  prevista  dai
          rispettivi ordinamenti.». 
             - Il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985,  n.
          816   (Aspettative,    permessi    e    indennita'    degli
          amministratori locali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 10 gennaio 1986, n. 7, e' il seguente: 
             «Art. 2 (Collocamenti in aspettativa).  -  Agli  effetti
          degli  articoli  successivi  possono  essere  collocati,  a
          domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non
          e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo  i  lavoratori
          dipendenti pubblici o  dipendenti  da  imprese,  aziende  o
          enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di  cui  alla
          presente legge. 
             Il periodo trascorso in  aspettativa  e'  considerato  a
          tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche'
          come legittimo impedimento per il compimento del periodo di
          prova. 
             Per  i  lavoratori  dipendenti   eletti   negli   organi
          esecutivi degli enti locali per i quali la  presente  legge
          prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli
          oneri previdenziali,  assistenziali  ed  assicurativi  sono
          versati  ai  rispettivi  istituti  dal  datore  di   lavoro
          pubblico e, su richiesta di  questo,  rimborsati  dall'ente
          presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita
          il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i
          competenti  istituti  previdenziali  ed  assicurativi,  dei
          predetti  oneri  in  sostituzione  del  datore  di   lavoro
          privato, al quale e' altresi' rimborsata la  quota  annuale
          di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto,  entro
          i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di  carica  annua
          da parte dell'ente  e  per  l'eventuale  residuo  da  parte
          dell'eletto.».