Art. 909 
               Norme comuni alla riduzione dei quadri 
 
  1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri  avviene
secondo il seguente ordine: 
    a) ufficiali in possesso di  un'anzianita'  contributiva  pari  o
superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; 
    b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dai  limiti
d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; 
    c) ufficiali promossi nella posizione di <<a 
disposizione>>; 
    d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 
  2. Sono esclusi dal provvedimento di  collocamento  in  aspettativa
gli ufficiali che ricoprono la carica di: 
    a) Capo di stato maggiore della difesa; 
    b) Capo di stato maggiore di Forza armata; 
    c) Segretario generale del Ministero della difesa; 
    d) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
    e) Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. 
  3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione  di  quadri
permangono in tale posizione fino al  raggiungimento  del  limite  di
eta'. 
  4. Gli ufficiali che devono essere  collocati  in  aspettativa  per
riduzione  dei  quadri  possono  chiedere  di  cessare  dal  servizio
permanente a domanda. 
  5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa  per  riduzione  di
quadri sono a disposizione  del  Governo  per  essere  all'occorrenza
impiegati  per  esigenze  del  Ministero  della  difesa  o  di  altri
Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli  articoli  993  e
995. 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5,  il  Ministro  della
difesa, in relazione a motivate  esigenze  di  servizio  delle  Forze
armate, ha facolta' di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio
permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri. 
  7. Il comma 6 non si applica nei  confronti  degli  ufficiali  che,
all'atto del collocamento in aspettativa per  riduzione  dei  quadri,
rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 
  8. Gli ufficiali transitati  nella  posizione  di  aspettativa  per
riduzione di quadri direttamente dal servizio  permanente  effettivo,
in  caso  di  richiamo  in  servizio,  non  sono  piu'  valutati  per
l'avanzamento. 
  9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione  dei  quadri
puo'  chiedere  il  trasferimento  anticipato  dall'ultima  sede   di
servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e'  ammesso  una  sola
volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e  non  puo'  piu'
essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo.  Si
applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  e  il
termine di cui al comma 1, secondo  periodo,  del  medesimo  articolo
decorre dalla data del definitivo  collocamento  in  congedo.  Nessun
beneficio e' riconosciuto al personale per  il  raggiungimento  della
sede di servizio a seguito di successivi richiami. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 909: 
             - Il testo dell'art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n.
          836 (Trattamento economico di missione e  di  trasferimento
          dei  dipendenti  statali),   pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973,  n.
          333, e' il seguente: 
             «Art. 23. - Al personale  collocato  a  riposo  ed  alla
          famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o
          dopo il collocamento a riposo spettano le indennita'  ed  i
          rimborsi previsti nei precedenti articoli 18,  19  e  20  e
          l'indennita' di prima  sistemazione  per  il  trasferimento
          dall'ultima sede di servizio  a  un  domicilio  eletto  nel
          territorio nazionale. Il diritto alle  predette  indennita'
          ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni  dalla  data  di
          cessazione dal servizio,  non  siano  avvenuti  i  relativi
          movimenti. 
             Nel  caso  di  godimento  di  alloggio  di  servizio   e
          conseguente cambio di abitazione nell'ambito  dello  stesso
          comune e' corrisposta l'indennita' di cui  all'articolo  24
          della presente legge. 
             Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attivita'
          di servizio o dopo il collocamento a riposo si  trasferisca
          al domicilio eletto da una  localita'  diversa  dall'ultima
          sede di servizio, le indennita' ed i rimborsi previsti  dal
          primo comma del presente articolo spettano  in  misura  non
          eccedente  l'importo  che  sarebbe  dovuto   in   caso   di
          trasferimento dall'ultima sede di servizio.».