Art. 909 Norme comuni alla riduzione dei quadri 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine: a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; c) ufficiali promossi nella posizione di <<a disposizione>>; d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di: a) Capo di stato maggiore della difesa; b) Capo di stato maggiore di Forza armata; c) Segretario generale del Ministero della difesa; d) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. 3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta'. 4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. 5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facolta' di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri. 7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. 9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 909: - Il testo dell'art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973, n. 333, e' il seguente: «Art. 23. - Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita' ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti. Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 24 della presente legge. Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una localita' diversa dall'ultima sede di servizio, le indennita' ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.».