Art. 910
                   Servizio all'estero del coniuge

1.  Il  militare, il cui coniuge - dipendente civile o militare della
pubblica  amministrazione - presti servizio all'estero, puo' chiedere
di  essere  collocato in aspettativa se l'amministrazione non ritiene
di  poterlo  destinare  a prestare servizio nella stessa localita' in
cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo
trasferimento nella localita' in questione.
2.  L'aspettativa,  concessa  sulla  base del comma 1, puo' avere una
durata   corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane  la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento  per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all'estero  del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa
non ha diritto ad alcun assegno.
3.  Il  tempo  trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1
non   e'   computato   ai   fini   della  progressione  di  carriera,
dell'attribuzione   degli   aumenti  periodici  di  stipendio  e  del
trattamento di quiescenza e previdenza.
4.  Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto
di   anzianita'   che   gli  spetta,  dedotto  il  tempo  passato  in
aspettativa.
5.  Se  l'aspettativa  si protrae oltre un anno, l'amministrazione ha
facolta'   di  utilizzare  il  posto  corrispondente  ai  fini  delle
assunzioni.  In  tal  caso,  il  militare  che cessa dall'aspettativa
occupa   -  se  non  vi  sono  vacanze  disponibili  -  un  posto  in
soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.