Art. 911 
                        Dottorato di ricerca 
 
1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca  senza  borsa
di studio, o con  rinuncia  a  questa,  e'  collocato  a  domanda  in
aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale  e  di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione.  Se,  dopo  il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto  di  impiego  con
l'amministrazione cessa per volonta'  del  dipendente  nei  due  anni
successivi, e' dovuta la ripetizione  degli  importi  corrisposti  ai
sensi del primo periodo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
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