Art. 913 
               Norme comuni in materia di aspettativa 
 
  1. L'aspettativa e' disposta con decreto ministeriale. 
  2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e  carabinieri,
l'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante  generale
dell'Arma, con facolta' di delega, e decorre dalle date fissate nella
determinazione stessa. 
  3. L'aspettativa decorre dalla data  fissata  nel  decreto  con  il
quale e' disposta, salvo l'aspettativa  per  prigionia  di  guerra  o
ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura. 
  4.L'aspettativa per motivi privati  e  le  eventuali  proroghe  non
possono essere concesse che a mesi interi. 
  5. Allo scadere  dell'aspettativa  il  militare  e'  richiamato  in
servizio permanente effettivo o a disposizione. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.