Art. 215. 
 
  La velocita' dei mezzi meccanici di trasporto deve essere  regolata
secondo le caratteristiche del percorso, la natura del  carico  e  le
possibilita' di arresto del mezzo. 
  Il percorso nell'interno delle aziende deve essere  predisposto  al
fine di ridurre i rischi derivanti dal traffico, in relazione al tipo
dei veicoli, allo spazio disponibile ed  all'ubicazione  delle  altre
vie di transito e loro attraversamenti. 
  Le piattaforme girevoli devono essere provviste di  dispositivo  di
blocco.