Art. 356. 
 
  Ai lavori a giorno delle miniere e delle cave sono estese le  norme
di cui al titolo VII del decreto del Presidente della  Repubblica  27
aprile 1955, n.  547,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
impianti, macchine ed apparecchi elettrici. 
  Le norme di cui al comma precedente si applicano anche ai lavori in
sotterraneo, in quanto siano  compatibili  con  quelle  del  presente
titolo.