Art. 357. 
 
  Ai fini del presente decreto sono considerati apparecchi  portatili
quegli apparecchi mobili che l'operatore deve sostenere, in  tutto  o
in parte, durante il funzionamento. 
  Sono considerati apparecchi trasportabili quegli apparecchi  mobili
che, pur essendo destinati per l'uso a essere trasferiti da un  luogo
ad un  altro,  non  richiedono  di  essere  sostenuti  dall'operatore
durante il funzionamento.