(CODICE CIVILE-art. 1416)
                             Art. 1416. 
 
                     (Rapporti con i creditori). 
 
  La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai  creditori
del titolare apparente che in  buona  fede  hanno  compiuto  atti  di
esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato. 
 
  I  creditori  del  simulato  alienante  possono   far   valere   la
simulazione che pregiudica i loro diritti, e,  nel  conflitto  con  i
creditori chirografari del  simulato  acquirente,  sono  preferiti  a
questi, se il loro credito e' anteriore all'atto simulato.