Art. 360. 
 
  Le parti metalliche degli impianti elettrici  che  per  difetto  di
isolamento possono  trovarsi  sotto  tensione,  devono  essere  messe
elettricamente a terra e collegate  metallicamente  tra  loro  se  si
trovano nello stesso locale o recinto. 
  I sistemi di terra possono essere realizzati o in sotterraneo o  in
superficie. 
  Per i collegamenti a terra si devono usare conduttori di  materiale
adatto, in relazione alle speciali condizioni ambientali  d'esercizio
e di sezione elettricamente equivalente ad almeno 16 mm² di rame. 
  Per impianti fissi possono essere tollerati, per i tratti  visibili
dei conduttori di terra, sezioni elettricamente equivalenti inferiori
a 16 mm² di rame, purche' non inferiore alla sezione  dei  conduttori
del circuito elettrico, fino ad un minimo di 5 mm². 
  Le connessioni dei conduttori di terra devono  essere  eseguite  in
modo che esse abbiano stabilmente minima resistenza.