Art. 1418.
(Cause di nullita' del contratto).
Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo
che la legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti
indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei
motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto
dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi stabiliti dalla
legge.