(CODICE CIVILE-art. 1421)
                             Art. 1421. 
 
              (Legittimazione all'azione di nullita'). 
 
  Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita' puo' essere  fatta
valere da chiunque vi ha interesse e puo' essere  rilevata  d'ufficio
dal giudice.