Art. 918
                      Revoca della sospensione

1. La sospensione e' revocata retroattivamente a tutti gli effetti:
a)  se  il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che
dichiara  che  il  fatto  non  sussiste  o  che  l'imputato  non l'ha
commesso;
b)  in  ogni  altro  caso  di  proscioglimento, se il militare non e'
sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
c)   se,   per  i  medesimi  fatti  contestati  in  sede  penale,  il
procedimento  disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di
stato,   ovvero  si  conclude  con  l'irrogazione  della  sospensione
disciplinare  per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo
di sospensione precauzionale;
d)  se  il  militare e' stato assolto all'esito di giudizio penale di
revisione.
2.   Rimane   ferma  la  potesta'  di  revoca  del  provvedimento  di
sospensione   precauzionale  per  sopravvenuti  motivi  di  interesse
pubblico,  per  mutamento  della  situazione di fatto o per una nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario.