Art. 921
             Ricostruzione di carriera e rimborso spese

1.  In  caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 918,
comma  1,  il  militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti,
escluse  le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o
per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Dall'importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:
a) l'assegno alimentare corrisposto;
b)  ogni  altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza
di  prestazioni  e  attivita'  svolte  grazie  alla  sospensione  dal
servizio;
c)  il  periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta,
nonche'  all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre
pene  accessorie  che  comunque  incidono  sul  rapporto di servizio,
ancorche'  tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono
state dichiarate estinte;
d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di
applicazione della pena su richiesta;
e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione
disciplinare;
f)  nella  sola  ipotesi prevista dall'articolo 918, comma 1, lettera
b),  il  periodo  di  tempo corrispondente alla detenzione sofferta a
titolo  di  arresto,  fermo,  custodia  cautelare in carcere, arresti
domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o
misura  di  prevenzione  che  ha  reso impossibile la prestazione del
servizio.
3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso
delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del
procedimento  medesimo;  la  domanda di rimborso deve essere proposta
nel   termine   perentorio  di  30  giorni  dalla  comunicazione  del
proscioglimento.