Art. 217. 
 
  I dispositivi che collegano fra loro i mezzi  di  trasporto  devono
essere costruiti in modo  da  rendere  possibile  di  effettuare  con
sicurezza le manovre di attacco e  di  distacco  e  da  garantire  la
stabilita' del collegamento. 
  E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco  e  al  distacco
dei mezzi di trasporto, a meno che  questi  non  siano  provvisti  di
dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il  personale
addetto sia esperto.