(CODICE CIVILE-art. 1425)
                             Art. 1425. 
 
                     (Incapacita' delle parti). 
 
  Il contratto e' annullabile  se  una  delle  parti  era  legalmente
incapace di contrattare. 
 
  E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni  stabilite
dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere
o di volere.