Articolo 65 (R)
    Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

  1.  Oltre  a  possedere  i  requisiti  indicati all'articolo 50, il
sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
   a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento
registrato,  il  fascicolo  ed  il  singolo  procedimento  cui esso e
associato;
   b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti
i  fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la
gestione delle fasi del procedimento;
   c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
   d)  consentire  lo  scambio  di  informazioni  con  sistemi per la
gestione  dei  flussi documentali di altre amministrazioni al fine di
determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.