Art. 106
                      (Estratti per riassunto)

   1.  Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per
riassunto,  riportando  le  indicazioni  contenute nell'atto stesso e
nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni
o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il
testo   dell'atto,   l'estratto   e'   formato  avuto  riguardo  alle
annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi
riferimento  a  quelle parti dell'atto modificate o integrate in base
alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.