Art. 107
                   (Estratti per copia integrale)

   1.  Gli  estratti  degli  atti  dello  stato civile possono essere
rilasciati  dall'ufficiale  dello  stato  civile  per copia integrale
soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse
e il rilascio non e' vietato dalla legge.

2. L'estratto per copia integrale deve contenere:

a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui
   all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
c) l'attestazione,  da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia
   e' conforme all'originale.