Art. 108 (Contenuto) 1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere: a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale; b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato; c) il bollo dell'ufficio. 2. I certificati di stato civile devono contenere le generalita' come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici. 3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.
Note all'art. 108: - La legge 31 ottobre 1955, n. 1064 reca: "Disposizioni relative alle generalita' in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432 reca: "Regolamento di altuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalita' in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.",