Art. 108
                             (Contenuto)

   1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:

a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
b) la   sottoscrizione   dell'ufficiale  dello  stato  civile  o  del
   funzionario delegato;
c) il bollo dell'ufficio.
   2.  I  certificati di stato civile devono contenere le generalita'
come  per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e
gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti
anche dagli atti anagrafici.
   3.  Restano  salve  le  disposizioni  di cui alla legge 31 ottobre
1955,  n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
maggio 1957, n. 432.
 
          Note all'art. 108:

          - La  legge  31  ottobre  1955, n. 1064 reca: "Disposizioni
            relative  alle generalita' in estratti, atti e documenti,
            e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.
          - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957,
            n.  432  reca:  "Regolamento di altuazione della legge 31
            ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle
            generalita' in estratti, atti e documenti e modificazioni
            all'ordinamento dello stato civile.",