Art. 64 (R)
             Sistema di gestione dei flussi documentali

  1.  Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione
dei   procedimenti   amministrativi   mediante   sistemi  informativi
automatizzati,  valutando  i relativi progetti in termini di rapporto
tra   costi   e   benefici,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
  2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i
procedimenti  amministrativi  di  cui  al  comma  1 e' finalizzata al
miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi
delle amministrazioni secondo i criteri di economicita', di efficacia
dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge.
  3.  Il  sistema  per  la gestione dei flussi documentali include il
sistema di gestione informatica dei documenti.
  4.   Le   amministrazioni   determinano  autonomamente  e  in  modo
coordinato  per  le  aree  organizzative  omogenee,  le  modalita' di
attribuzione  dei  documenti  ai  fascicoli  che  li  contengono e ai
relativi  procedimenti,  definendo  adeguati piani di classificazione
d'archivio  per  tutti  i  documenti,  compresi quelli non soggetti a
registrazione di protocollo.