Art. 93 (R) 
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti  di  costruzioni  in
       zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) 
 
  1. Nelle zone sismiche di cui  all'articolo  83,  chiunque  intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e'  tenuto  a
darne  preavviso  scritto  allo  sportello  unico,  che  provvede   a
trasmetterne copia  al  competente  ufficio  tecnico  della  regione,
indicando  il  proprio  domicilio,  il  nome  e  la   residenza   del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
  2. Alla  domanda  deve  essere  allegato  il  progetto,  in  doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra
o perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti  delle  rispettive
competenze, nonche' dal direttore dei lavori. 
  3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato  dal  competente
ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto  deve  essere
esauriente  per  planimetria,  piante,   prospetti   e   sezioni   ed
accompagnato da una relazione  tecnica,  dal  fascicolo  dei  calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e  dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 
  4. Al progetto deve inoltre essere  allegata  una  relazione  sulla
fondazione, nella quale devono essere illustrati  i  criteri  seguiti
nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi  assunte,  i  calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 
  5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o
da documentazioni, in quanto necessari. 
  6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei
lavori di cui al presente articolo. 
  7. Il registro deve essere  esibito,  costantemente  aggiornato,  a
semplice richiesta,  ai  funzionari,  ufficiali  ed  agenti  indicati
nell'articolo 103.