Art. 94 (L) 
               Autorizzazione per l'inizio dei lavori 
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 
 
  1. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di  quelle  a  bassa
sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83,  non
si possono iniziare lavori senza  preventiva  autorizzazione  scritta
del competente ufficio tecnico della regione. 
  2. L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio,  per
i provvedimenti di sua competenza. 
  3.   Avverso   il   provvedimento   relativo   alla   domanda    di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine
di cui al comma 2, e' ammesso  ricorso  al  presidente  della  giunta
regionale che decide con provvedimento definitivo. 
  4. I lavori devono essere  diretti  da  un  ingegnere,  architetto,
geometra  o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti   delle
rispettive competenze.