Art. 53 
           (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) 
 
  1.  Al  trattamento  di  dati  personali  effettuato   dal   Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o  da  forze
di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da organi  di  pubblica  sicurezza  o  altri  soggetti  pubblici  per
finalita'  di  tutela  dell'ordine  e   della   sicurezza   pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione  di  legge  che  preveda  specificamente  il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice: 
    a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1  a
5, e da 39 a 45; 
    b) articoli da 145 a 151. 
 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   sono   individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 1 effettuati con strumenti  elettronici,  e  i  relativi
titolari.