Art. 55 
                      (Particolari tecnologie) 
 
   1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di
un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche  di  dati
genetici  o  biometrici,  a  tecniche   basate   su   dati   relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su  particolari  tecniche  di
elaborazione delle informazioni  e  all'introduzione  di  particolari
tecnologie,  e'  effettuato  nel  rispetto  delle  misure   e   degli
accorgimenti  a  garanzia  dell'interessato   prescritti   ai   sensi
dell'articolo 17 sulla base  di  preventiva  comunicazione  ai  sensi
dell'articolo 39.