Art. 57 
                    (Disposizioni di attuazione) 
 
   1.  Con  decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sono
individuate le modalita' di  attuazione  dei  principi  del  presente
codice relativamente  al  trattamento  dei  dati  effettuato  per  le
finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni  dati  e  da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378,  e
in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio  d'Europa
del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita'  sono
individuate con particolare riguardo: 
   a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla
specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione  di  un
pericolo concreto o alla repressione di  reati,  in  particolare  per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi; 
   b)  all'aggiornamento  periodico  dei  dati,  anche   relativi   a
valutazioni effettuate in base alla  legge,  alle  diverse  modalita'
relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici  e
alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte  di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; 
   c)  ai  presupposti  per  effettuare  trattamenti   per   esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini  della
verifica  dei  requisiti  dei  dati  ai   sensi   dell'articolo   11,
dell'individuazione  delle   categorie   di   interessati   e   della
conservazione separata da altri  dati  che  non  richiedono  il  loro
utilizzo; 
   d) all'individuazione di specifici termini  di  conservazione  dei
dati in relazione alla natura dei dati o  agli  strumenti  utilizzati
per il loro trattamento,  nonche'  alla  tipologia  dei  procedimenti
nell'ambito dei quali essi  sono  trattati  o  i  provvedimenti  sono
adottati; 
   e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche  all'estero  o  per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo,  e  alla  loro
diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge; 
   f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione  e  di  ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice. 
 
          Note all'art. 57:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio
          1982,   n.   378,   reca:   «Approvazione  del  regolamento
          concernente    le    procedure    di   raccolta,   accesso,
          comunicazione,  correzione,  cancellazione  ed integrazione
          dei  dati  e  delle  informazioni, registrati negli archivi
          magnetici  del  centro  elaborazione dati di cui all'art. 8
          della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
              - La  Raccomandazione  R (87) 15 del Consiglio d'Europa
          del  17 settembre  1987, reca disposizioni sulla disciplina
          dell'uso  di  dati  personali  nell'ambito  della  pubblica
          sicurezza.