Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalita' di attuazione dei principi del presente
codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le
finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e
in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa
del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono
individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla
specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita'
relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della
verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro
utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati
per il loro trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono
adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
Note all'art. 57:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378, reca: «Approvazione del regolamento
concernente le procedure di raccolta, accesso,
comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione
dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi
magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- La Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa
del 17 settembre 1987, reca disposizioni sulla disciplina
dell'uso di dati personali nell'ambito della pubblica
sicurezza.