Art. 82.
                       Rinunzie e transazioni

  1.  Le  sedi  di  certificazione  di  cui all'articolo 76, comma 1,
lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresi'
a  certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del
codice  civile  a  conferma  della  volonta' abdicativa o transattiva
delle parti stesse.
 
          Nota all'art. 82:
              -  Il  testo  dell'art.  2113  del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
          transazioni,  che  hanno per oggetto diritti del prestatore
          di  lavoro  derivanti  da  disposizioni  inderogabili della
          legge  e  dei  contratti o accordi collettivi concernenti i
          rapporti  di  cui  all'art.  409  del  codice  di procedura
          civile, non sono valide.
              L'impugnazione   deve   essere   proposta,  a  pena  di
          decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  data di cessazione del
          rapporto  o  dalla data della rinunzia o della transazione,
          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
              Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
          possono  essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
          stragiudiziale,  del  lavoratore  idoneo a renderne nota la
          volonta'.
              Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
          alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
          410 e 411 del codice di procedura civile.».