Art. 83.
         Deposito del regolamento interno delle cooperative

  1.  La  procedura  di  certificazione  di  cui  al capo I e' estesa
all'atto  di  deposito  del  regolamento  interno  delle  cooperative
riguardante  la  tipologia  dei  rapporti  di lavoro attuati o che si
intendono  attuare,  in  forma alternativa, con i soci lavoratori, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni.  La  procedura  di certificazione attiene al contenuto
del regolamento depositato.
  2.  Nell'ipotesi  di cui al comma 1, la procedura di certificazione
deve  essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede
di  certificazione  di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali
commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia
e  sono  costituite,  in  maniera paritetica, da rappresentanti delle
associazioni  di  rappresentanza,  assistenza  e tutela del movimento
cooperativo   e   delle   organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.
 
          Nota all'art. 83:
              -  Il  testo  dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.
          142    (Revisione    della    legislazione    in    materia
          cooperativistica,    con   particolare   riferimento   alla
          posizione del socio lavoratore), e' il seguente:
              «Art.   6   (Regolamento   interno).   -  1.  Entro  il
          31 dicembre   2003,   le  cooperative  di  cui  all'art.  1
          definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla
          tipologia  dei  rapporti che si intendono attuare, in forma
          alternativa,  con  i  soci  lavoratori. Il regolamento deve
          essere  depositato  entro  trenta  giorni dall'approvazione
          presso  la  direzione provinciale del lavoro competente per
          territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
                a) il  richiamo  ai contratti collettivi applicabili,
          per  cio'  che  attiene  ai soci lavoratori con rapporto di
          lavoro subordinato;
                b) le  modalita'  di  svolgimento  delle  prestazioni
          lavorative    da    parte    dei    soci,    in   relazione
          all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
          professionali  dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
          diverse da quella del lavoro subordinato;
                c) il  richiamo  espresso  alle  normative  di  legge
          vigenti   per  i  rapporti  di  lavoro  diversi  da  quello
          subordinato;
                d) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare,  all'occorrenza,  un  piano di crisi aziendale,
          nel  quale  siano  salvaguardati,  per  quanto possibile, i
          livelli   occupazionali   e  siano  altresi'  previsti:  la
          possibilita'   di   riduzione  temporanea  dei  trattamenti
          economici  integrativi  di  cui  al  comma  2,  lettera b),
          dell'art.  3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
          distribuzione di eventuali utili;
                e) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
          alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
          dei   soci  lavoratori,  alla  soluzione  della  crisi,  in
          proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
                f) al  fine  di  promuovere nuova imprenditorialita',
          nelle  cooperative  di  nuova costituzione, la facolta' per
          l'assemblea   dalla  cooperativa  di  deliberare  un  piano
          d'avviamento   alle   condizioni  e  secondo  le  modalita'
          stabilite   in   accordi  collettivi  tra  le  associazioni
          nazionali  del  movimento  cooperativo  e le organizzazioni
          sindacali comparativamente piü rappresentative.
              2.  Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del
          comma 1 nonche' all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non
          puo'  contenere  disposizioni derogatorie in pejus rispetto
          al  solo  trattamento  economico  minimo di cui all'art. 3,
          comma  1.  Nel  caso in cui violi la disposizione di cui al
          primo periodo, la clausola e' nulla.
              2-bis.  Le  cooperative  di  cui  all'art.  1, comma 1,
          lettera  b),  della  legge 8 novembre 1991, n. 381, possono
          definire   accordi   territoriali   con  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere
          compatibile  l'applicazione  del  contratto  collettivo  di
          lavoro  nazionale di riferimento all'attivita' svolta. Tale
          accordo   deve   essere   depositato  presso  la  direzione
          provinciale del lavoro competente per territorio.».