Art. 44.
 Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee

  1.  La  percentuale  di  opere europee che i fornitori di contenuti
televisivi  e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma
dell'articolo  6  deve essere ripartita tra i diversi generi di opere
europee  e  deve  riguardare opere prodotte per almeno la meta' negli
ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono
quelle   definite   dall'Autorita'   in  conformita'  alla  normativa
dell'Unione europea.
  2.  Le  quote di riserva previste nel presente articolo comprendono
anche  quelle  specificamente  rivolte  ai  minori, nonche' adatte ai
minori  ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti
di  cui  all'articolo 34, comma 7. I criteri per l'assegnazione della
nazionalita'  italiana ai prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi
di  coproduzione  e  di  partecipazione  in associazione, sono quelli
stabiliti  dal  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'
culturali 13 settembre 1999, n. 457.
  3.  I  concessionari  televisivi  nazionali riservano di norma alle
opere  europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per
cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni  sportive,  giochi  televisivi,  pubblicita',  servizi
teletext,   talk   show   o  televendite.  Per  le  stesse  opere  la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva
ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.
  4.  Ai  produttori  indipendenti  sono  attribuite quote di diritti
residuali  derivanti  dalla  limitazione  temporale  dei  diritti  di
utilizzazione  televisiva  acquisiti  dagli operatori radiotelevisivi
secondo i criteri stabiliti dall'Autorita'.
  5.  Le  emittenti  televisive soggette alla giurisdizione italiana,
indipendentemente  dalle  modalita'  di  trasmissione,  riservano una
quota  dei  loro  introiti  netti annui derivanti da pubblicita' alla
produzione  e  all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film
in  misura  non  inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di
programmi  specificamente  rivolti  ai minori, di produzioni europee,
ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota
non  puo'  comunque  essere  inferiore al 10 per cento degli introiti
stessi.   A  partire  dal  contratto  di  servizio  per  il  triennio
2006-2008,   la   concessionaria   del   servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo  destina  una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi  complessivi  annui  alla  produzione  di  opere  europee, ivi
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di
queste  quote,  nel contratto di servizio dovra' essere stabilita una
riserva   di  produzione,  o  acquisto,  da  produttori  indipendenti
italiani  o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la
formazione dell'infanzia.
  6.  I  vincoli  di cui al presente articolo sono verificati su base
annua,  sia  in  riferimento  alla  programmazione giornaliera, sia a
quella   della  fascia  di  maggiore  ascolto,  cosi'  come  definita
dall'Autorita'.
  7.  Le  emittenti  televisive  soggette alla giurisdizione italiana
autorizzate  alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e
all'estero  hanno  l'obbligo  di  promuovere e pubblicizzare le opere
audiovisive  italiane  e  dell'Unione  europea,  secondo le modalita'
stabilite con regolamento dell'Autorita'.
  8. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
riserva   spazi   diffusivi  nelle  reti  via  satellite  alle  opere
audiovisive e ai film europei.
  9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano alle
emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale.
 
          Nota all'art. 44:
              -  Il  decreto  del  Ministro per i beni e le attivita'
          culturali  13 settembre  1999,  n. 457 (Regolamento recante
          criteri  per  l'assegnazione della nazionalita' italiana ai
          prodotti  audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione
          e  di partecipazione in associazione, ai sensi dell'art. 2,
          comma  2, della legge 30 aprile 1998, n. 122) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284.