Art. 50. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini della presente sezione si intende per: 
    a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto  beni  o
servizi stipulato tra un professionista e un consumatore  nell'ambito
di un sistema di vendita o  di  prestazione  di  servizi  a  distanza
organizzato dal  professionista  che,  per  tale  contratto,  impiega
esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a  distanza  fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso; 
    b) tecnica di comunicazione  a  distanza:  qualunque  mezzo  che,
senza la presenza  fisica  e  simultanea  del  professionista  e  del
consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le
dette parti; 
    c) operatore di tecnica di comunicazione:  la  persona  fisica  o
giuridica,  pubblica  o  privata,  la  cui  attivita'   professionale
consiste nel mettere a disposizione dei  professionisti  una  o  piu'
tecniche di comunicazione a distanza.