Art. 54. 
                      Esecuzione del contratto 
  1. Salvo diverso accordo  tra  le  parti,  il  professionista  deve
eseguire l'ordinazione entro trenta giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso  l'ordinazione
al professionista. 
  2. In caso di mancata  esecuzione  dell'ordinazione  da  parte  del
professionista, dovuta alla indisponibilita', anche  temporanea,  del
bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di
cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita'  di  cui
all'articolo  53,  comma  1,  e  provvede  al  rimborso  delle  somme
eventualmente gia' corrisposte  per  il  pagamento  della  fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da  esprimersi  prima  o  al  momento
della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere
eseguendo una fornitura diversa  da  quella  pattuita,  anche  se  di
valore e qualita' equivalenti o superiori.