Art. 54.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve
eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione
al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del
professionista, dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del
bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di
cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita' di cui
all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente gia' corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualita' equivalenti o superiori.