Art. 59. 
     Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi 
  1. Nel caso di contratti a distanza  riguardanti  la  fornitura  di
beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo  o  altri  mezzi  audiovisivi  e
finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonche'
nel  caso  di  contratti  conclusi  mediante   l'uso   di   strumenti
informatici e telematici, l'informazione sul diritto  di  recesso  di
cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli
articoli  64  e  seguenti,  deve  essere  fornita  nel  corso   della
presentazione del prodotto o  del  servizio  oggetto  del  contratto,
compatibilmente   con   le   particolari   esigenze    poste    dalle
caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni
tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla  base  di  una  offerta
effettuata tramite il mezzo  televisivo  l'informazione  deve  essere
fornita all'inizio e nel corso della trasmissione  nella  quale  sono
contenute le offerte. L'informazione  sul  diritto  di  recesso  deve
essere altresi' fornita  per  iscritto,  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 52, non oltre il momento in  cui  viene  effettuata  la
consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione  per
l'esercizio del diritto di recesso decorre,  ai  sensi  dell'articolo
65, dalla data di ricevimento della merce.