Art. 144 
Procedure di affidamento e  pubblicazione  del  bando  relativo  alle
                   concessioni di lavori pubblici 
(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge  n.  109/1994;  art.  84,
        decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 
 
  1.  Le  stazioni  appaltanti  affidano  le  concessioni  di  lavori
pubblici con procedura aperta o ristretta,  utilizzando  il  criterio
selettivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  2. Quale che sia la procedura  prescelta,  le  stazioni  appaltanti
pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di  affidare  la
concessione. 
  3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici  contengono
gli elementi indicati nel presente codice,  le  informazioni  di  cui
all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta  utile,  secondo
il formato dei modelli di formulari  adottati  dalla  Commissione  in
conformita' alla procedura  di  cui  all'articolo  77,  paragrafo  2,
direttiva 2004/18. 
  4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo 66. 
 
          Note all'art. 144: 
              - Per la direttiva 2004/18, si veda nelle note all'art.
          18.