Art. 146. 
Obblighi e facolta' del concessionario in relazione all'affidamento a
                    terzi di una parte dei lavori 
  (art. 60, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994) 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  dispone  l'articolo  147,   la   stazione
appaltante puo': 
    a) imporre al concessionario di lavori  pubblici  di  affidare  a
terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al  30%
del  valore  globale  dei  lavori  oggetto  della  concessione.  Tale
aliquota minima deve figurare nel bando di gara e  nel  contratto  di
concessione. Il bando  fa  salva  la  facolta'  per  i  candidati  di
aumentare tale percentuale; 
    b) invitare i  candidati  a  dichiarare  nelle  loro  offerte  la
percentuale, ove sussista, del  valore  globale  dei  lavori  oggetto
della concessione, che intendono appaltare a terzi.