Art. 147. 
        Affidamento al concessionario di lavori complementari 
(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo  periodo,  legge
                            n. 109/1994) 
 
  1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta,  senza
l'osservanza delle procedure previste dal presente codice,  i  lavori
complementari che non figurano  nel  progetto  inizialmente  previsto
della concessione ne' nel contratto  iniziale  e  che  sono  divenuti
necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per  l'esecuzione
dell'opera  quale  ivi  descritta,  a  condizione  che  l'affidamento
avvenga a favore dell'operatore economico che esegue  l'opera,  nelle
seguenti ipotesi: 
    a) quando i lavori complementari non possono essere  tecnicamente
o  economicamente  separati   dall'appalto   iniziale   senza   gravi
inconvenienti per la stazione appaltante, oppure 
    b)  quando  i  lavori,  quantunque   separabili   dall'esecuzione
dell'appalto   iniziale,   sono   strettamente   necessari   al   suo
perfezionamento. 
  2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per  i
lavori  complementari  non  deve  superare  il  cinquanta  per  cento
dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.