Art. 56.

   Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno

  1.  Nei  casi  di  inosservanza  delle  disposizioni  richiamate  o
adottate  ai  sensi  degli  articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma 1, si
applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000  euro a
200.000  euro  nei  confronti  dei soggetti indicati all'articolo 10,
comma  2,  dalla  lettera  a)  alla  lettera  d),  degli intermediari
finanziari  di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c),
degli   altri   soggetti   esercenti  attivita'  finanziaria  di  cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera b), e delle societa' di revisione
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
  2.  L'autorita'  di  vigilanza  di  settore  dei  soggetti indicati
dall'articolo  11,  commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva
il  procedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106
del  TUB,  per  gravi  violazioni degli obblighi imposti dal presente
decreto legislativo.
  3.  Salvo  quanto  previsto  dai commi 4 e 5, all'irrogazione della
sanzione  prevista  dal  comma  1  provvede  la  Banca  d'Italia;  si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145
del TUB.
  4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera  g),  e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di
cui  all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria
applicata  per  l'irrogazione  della  sanzione  di  cui al comma 1 e'
quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
  5.  Nei  confronti  delle societa' di revisione di cui all'articolo
13,  comma  1,  lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195
del TUF.
 
          Note all'art. 56:
              - Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo n.
          385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia) si vedano le note all'art. 11.
              -  Il  testo  dell'art. 145 del suddetto testo unico n.
          385 del 1993 e' il seguente:
              «Art.  145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni  previste nel presente titolo cui e' applicabile
          una  sanzione  amministrativa,  la  Banca d'Italia o l'UIC,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  contestati gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente  interessati  e  valutate  le deduzioni presentate
          entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso delle
          informazioni    raccolte    applicano   le   sanzioni   con
          provvedimento motivato.
              2. (abrogato).
              3.  Il  provvedimento  di  applicazione  delle sanzioni
          previste  dall'art.  144,  commi 3  e 4, e' pubblicato, per
          estratto,  entro  il termine di trenta giorni dalla data di
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
          dell'ente   al  quale  appartengono  i  responsabili  delle
          violazioni,   su   almeno   due   quotidiani  a  diffusione
          nazionale,  di  cui  uno  economico.  Il  provvedimento  di
          applicazione  delle  altre  sanzioni  previste dal presente
          titolo  e'  pubblicato per estratto sul bollettino previsto
          dall'articolo 8.
              4.  Contro  il provvedimento che applica la sanzione e'
          ammessa   opposizione   alla  corte  di  appello  di  Roma.
          L'opposizione  deve  essere notificata all'autorita' che ha
          emesso  il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
          data  di  comunicazione  del provvedimento impugnato e deve
          essere  depositata  presso  la  cancelleria  della corte di
          appello entro trenta giorni dalla notifica.
              5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
          provvedimento.  La  corte  di  appello,  se ricorrono gravi
          motivi, puo' dispone la sospensione con decreto motivato.
              6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
          termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
          nonche'  per  consentire  l'audizione anche personale delle
          parti.
              7.  La  corte  di  appello  decide  sull'opposizione in
          camera  di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con
          decreto motivato.
              8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria  della  corte  di appello, all'autorita' che ha
          emesso  il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
          per estratto nel bollettino previsto dall'art. 8.
              9.   Alla   riscossione  delle  sanzioni  previste  dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini  e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
              10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido  con  questi,  del  pagamento della sanzione e delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e   sono   tenuti   a   esercitare   il  regresso  verso  i
          responsabili.
              11.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute  nell'art.  16  della  legge 24 novembre 1981, n.
          689.».
              - Nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle
          assicurazioni  private),  il Titolo XVIII reca: «Sanzioni e
          procedimenti  sanzionatori»,  ed il relativo Capo VII reca:
          «Destinatari  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie e
          procedimento.».
              - Il testo dell'art. 195, del decreto legislativo n. 58
          del  1998,  (testo  unico  delle disposizioni in materia di
          intermediazione finanziaria), e' il seguente:
              «Art.  195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto
          previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
          nel  presente  titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o
          dalla   CONSOB,   secondo  le  rispettive  competenze,  con
          provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
          agli  interessati,  da effettuarsi entro centottanta giorni
          dall'accertamento  ovvero  entro trecentosessanta giorni se
          l'interessato  risiede  o ha la sede all'estero, e valutate
          le  deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta
          giorni.
              2.  Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
          del    contraddittorio,   della   conoscenza   degli   atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
              3.  Il  provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
          pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
          o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto
          della  natura della violazione e degli interessi coinvolti,
          possono  stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
          al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
          dell'autore   della   violazione,   ovvero   escludere   la
          pubblicita'  del  provvedimento,  quando  la  stessa  possa
          mettere   gravemente  a  rischio  i  mercati  finanziari  o
          arrecare un danno sproporzionato alle parti.
              4.  Avverso  il  provvedimento  di  applicazione  delle
          sanzioni   previste   dal   presente   titolo   e'  ammessa
          opposizione  alla  corte  d'appello  del luogo in cui ha la
          sede o, nel caso di persone fisiche, il dornicilio l'autore
          della  violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non
          sia  applicabile,  del  luogo in cui la violazione e' stata
          commessa.     L'opposizione    deve    essere    notificata
          all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
          giorni  dalla  sua  comunicazione  e deve essere depositata
          presso  la  cancelleria  della corte d'appello entro trenta
          giorni dalla notifica.
              5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
          provvedimento.  La  corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
              6.  La  corte  d'appello,  su istanza delle parti, puo'
          fissare   termini   per   la  presentazione  di  memorie  e
          documenti,  nonche'  consentire l'audizione anche personale
          delle parti.
              7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
          di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con decreto
          motivato.
              8.   Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura  della
          cancelleria  della  corte  d'appello  all'Autorita'  che ha
          adottato  il provvedimento ai fini della pubblicazione, per
          estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
              9.  Le  societa'  e  gli enti ai quali appartengono gli
          autori  delle  violazioni rispondono, in solido con questi,
          del  pagamento  della sanzione e delle spese di pubblicita'
          previste  dal  secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
          esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».