Art. 58.

                      Violazioni del Titolo III

  1.  Fatta  salva  l'efficacia  degli  atti,  alle  violazioni delle
disposizioni  di  cui  all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  dall'1 per cento al 40 per
cento dell'importo trasferito.
  2.  La  violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma
12,  e'  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento del saldo.
  3.  La  violazione  della  prescrizione contenuta nell'articolo 49,
commi  13  e  14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
  4.  La  violazione  delle  prescrizioni contenute nell'articolo 49,
commi  18  e  19, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
  5.  La  violazione  del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al
40 per cento del saldo.
  6.  La  violazione  del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al
40 per cento del saldo.
  7.  La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del
presente decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
dal  3  per  cento  al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del
saldo del libretto ovvero del conto.