Art. 59. 
 
                 Responsabilita' solidale degli enti 
 
  1.  Per  le  violazioni  indicate  agli  articoli  57  e   58,   la
responsabilita' solidale dei soggetti di  cui  all'articolo  6  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore  della
violazione non e' stato identificato ovvero quando lo stesso  non  e'
piu' perseguibile ai sensi della legge medesima. 
 
          Nota all'art. 59:
              - Il testo dell'art. 6, della legge n. 689 del 1981, e'
          il seguente:
              «Art. 6 (Solidarieta). - Il proprietario della cosa che
          servi'  o fu destinata a commettere la violazione o, in sua
          vece,  l'usufruttuario  o, se trattasi di bene immobile, il
          titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato
          in  solido con l'autore della violazione al pagamento della
          somma  da  questo  dovuta se non prova che la cosa e' stata
          utilizzata contro la sua volonta'.
              Se  la  violazione  e'  commessa  da  persona capace di
          intendere  e  di  volere  ma soggetta all'altrui autorita',
          direzione  o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
          o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
          in  solido con l'autore della violazione al pagamento della
          somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto,
          impedire il fatto.
              Se  la  violazione e' commessa dal rappresentante o dal
          dipendente  di  una persona giuridica o di un ente privo di
          personalita'  giuridica  o,  comunque,  di  un imprenditore
          nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  o  incombenze, la
          persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in
          solido  con  l'autore  della  violazione al pagamento della
          somma da questo dovuta.
              Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
          diritto  di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
          della violazione.».