Art. 60. 
 
                              Procedure 
 
  1. LA UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano,  in  relazione
ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni,  le  violazioni
indicate agli articoli 57 e 58 e  provvedono  alla  contestazione  ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e  58,
provvede, con proprio decreto, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, udito il parere della commissione prevista  dall'articolo  1
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  114.
Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.  689.
L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si  applica  solo
per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7,  il  cui  importo
non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta  non
e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per
altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7,  il  cui  atto  di
contestazione sia stato  ricevuto  dall'interessato  nei  365  giorni
precedenti  la  ricezione  dell'atto  di  contestazione   concernente
l'illecito per cui si procede. 
  3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le  sanzioni
amministrative  previste  dal  presente   decreto   e   dal   decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si applicano  i  criteri  sanciti
dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con  proprio
decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma
2, con  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'articolo 29  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui  confronti
sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in  base  al
presente articolo sono conservati nel sistema informativo  della  UIF
per un periodo di dieci anni. 
  6. I provvedimenti con i quali  sono  state  irrogate  le  sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  dal   presente   decreto   sono
comunicati alle autorita'  di  vigilanza,  alla  UIF  e  agli  ordini
professionali per le iniziative di rispettiva competenza. 
  7. La trasmissione delle  informazioni  di  cui  ai  commi  5  e  6
avvengono per via telematica. 
 
          Note all'art. 60:
              -  Il  testo dell'art. 16, della legge n. 689 del 1981,
          recante  modifiche  al  sistema  penale,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, supplemento
          ordinario  stata  successivamente piu' volte modificata, e'
          il seguente:
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.
              Nei  casi  di  violazione  dei  regolamenti  comunali e
          provinciali  continuano ad applicarsi, l'art. 107 del testo
          unico  delle  leggi  comunali  e  provinciali approvato con
          regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».
              -  Il  testo  dell'art.  1,  del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 114 del 2007, e' il seguente:
              «Art.  1  (Commissione  consultiva  per  le  infrazioni
          valutarie   ed   antiriciclaggio).   -  1.  La  Commissione
          consultiva  per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio,
          istituita  dall'art.  32  del  decreto del Presidente della
          Repubblica   31 marzo   1988,   n.  148,  svolge  attivita'
          istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei
          decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per
          violazione delle norme:
                a) in  materia valutaria di cui al citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;
                b) in  materia  di prevenzione dell'utilizzazione del
          sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio,  di cui al
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
                c) in  materia  di misure restrittive per contrastare
          l'attivita'   di  Stati,  individui  o  organizzazioni  che
          minacciano  la pace e la sicurezza internazionale di cui al
          decreto-legge   6 agosto  1990,  n.  220,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5 ottobre  1990,  n.  278, al
          decreto-legge   6 giugno  1992,  n.  305,  convertito,  con
          modificazioni   dalla  legge  7 agosto  1992,  n.  355,  al
          decreto-legge  15  maggio  1993,  n.  144,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 luglio  1993, n. 230, e al
          decreto-legge  7  aprile  1995,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;
                d) in  materia  di  rilevazione,  ai fini fiscali, di
          taluni  trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
          valori  di  cui  al  decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
          n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
                e) in  materia di disciplina del mercato dell'oro, di
          cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
                f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
                g) nelle   altre  materie  previste  da  legge  o  da
          regolamento.
              2.  La  Commissione  di  cui  al comma 1 e' composta da
          cinque  membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle
          finanze,   di   concerto   con  i  Ministri  del  commercio
          internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una
          specifica  e  comprovata  specializzazione professionale in
          materia  di  infrazioni  valutarie  ed  antiriciclaggio. Il
          presidente   fissa  l'ordine  del  giorno  dei  lavori,  il
          calendario  delle  sedute,  nel  numero  massimo di ottanta
          l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli
          affari.
              3.  La Commissione delibera validamente con la presenza
          della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti
          dei  membri  presenti.  In caso di parita', prevale il voto
          del  presidente.  La Commissione da' il suo parere motivato
          sulle  infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e
          sulla  misura  delle  sanzioni  che ritiene applicabili. La
          Commissione  ha  facolta'  di  richiedere alle Autorita' di
          vigilanza  di  settore,  alle  Autorita' competenti ed alla
          Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
          proprio   decreto,  stabilisce  l'emolumento  spettante  ai
          componenti  della  Commissione,  nel rispetto dei limiti di
          spesa fissati dal successivo art. 8.
              5.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il
          parere  della  Commissione  consultiva  per  le  infrazioni
          valutarie   ed   antiriciclaggio,   determina  con  decreto
          motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
          pagamento,  precisandone modalita' e termini secondo quanto
          previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              6.   I  commi 1  e  2  dell'art.  32  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31 marzo  1988, n. 148, sono
          abrogati.».
              -  Per  i riferimenti al decreto legislativo n. 109 del
          2007 si vedano le note alle premesse.
              - La  legge  n.  168 del 1951, recante ripartizione dei
          proventi  delle  sanzioni  pecuniarie dovute per violazioni
          alle   leggi   tributarie,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1951.
              -  Il  testo dell'art. 29, del decreto-legge n. 223 del
          2006,  convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del
          2006, e' il seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma  1, della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d)   diminuzione  del  numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».