Art. 101.
                      Obblighi di trasmissione

  1.  Il  committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di  sicurezza  e  di  coordinamento  a  tutte  le  imprese invitate a
presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di
opera  pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del
piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
  2.  Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il
piano  di  cui  al  comma  1  alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.
  3.   Prima  dell'inizio  dei  rispettivi  lavori  ciascuna  impresa
esecutrice   trasmette   il  proprio  piano  operativo  di  sicurezza
all'impresa  affidataria,  la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I
lavori  hanno  inizio  dopo l'esito positivo delle suddette verifiche
che  sono  effettuate  tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione.