Art. 102.
          Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

  1.   Prima   dell'accettazione   del   piano   di  sicurezza  e  di
coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative
apportate  allo  stesso,  il  datore  di  lavoro  di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e  gli  fornisce  eventuali  chiarimenti  sul contenuto del piano. Il
rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  facolta'  di
formulare proposte al riguardo.