Art. 102.
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di
formulare proposte al riguardo.