Art. 88.
Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89,
comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le
gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati
alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro
delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento
di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche'
tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile.