Art. 89.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
"cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente,
della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei
lavori e' il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita'
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di
lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),
i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto
con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo'
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
l) idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita'
organizzative, nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
Nota all'art. 89:
- Per il testo del decreto legislativo n. 163 del 2006,
si veda nota all'art. 26.