Art. 90.
       Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

  1.  Il  committente  o  il  responsabile  dei lavori, nella fase di
progettazione  dell'opera,  ed in particolare al momento delle scelte
tecniche,  nell'esecuzione  del  progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di   tutela  di  cui  all'articolo  15.  Al  fine  di  permettere  la
pianificazione  dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori
o  delle  fasi  di  lavoro  che  si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
  2.  Il  committente  o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione  dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
  3.  Nei  cantieri  in  cui e' prevista la presenza di piu' imprese,
anche   non   contemporanea,   il  committente,  anche  nei  casi  di
coincidenza  con  l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente   all'affidamento   dell'incarico  di  progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione.
  4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori,  prima  dell'affidamento  dei lavori, designa il coordinatore
per  l'esecuzione  dei  lavori,  in  possesso  dei  requisiti  di cui
all'articolo 98.
  5.  La  disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in
cui,  dopo  l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
  6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  98, ha facolta' di svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
  7.  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori comunica alle
imprese  esecutrici  e  ai  lavoratori  autonomi  il  nominativo  del
coordinatore  per  la  progettazione  e  quello  del coordinatore per
l'esecuzione  dei  lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello
di cantiere.
  8.  Il  committente  o  il  responsabile  dei lavori ha facolta' di
sostituire  in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  98,  i  soggetti  designati in
attuazione dei commi 3 e 4.
  9.  Il  committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
    a)   verifica   l'idoneita'   tecnico-professionale  dell'impresa
affidataria,  delle  imprese  esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione  alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di
cui  all'allegato  XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui   al  periodo  che  precede  si  considera  soddisfatto  mediante
presentazione  da  parte  delle imprese del certificato di iscrizione
alla  Camera  di  commercio,  industria e artigianato e del documento
unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
    b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio  annuo,  distinto  per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce   dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale  assicurazione
infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  alle  casse  edili,  nonche'  una
dichiarazione   relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle
organizzazioni   sindacali   comparativamente  piu'  rappresentative,
applicato  ai  lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito  di  cui  al  periodo  che precede si considera soddisfatto
mediante  presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita'   contributiva   e  dell'autocertificazione  relativa  al
contratto collettivo applicato;
    c)  trasmette  all'amministrazione  competente, prima dell'inizio
dei  lavori  oggetto  del  permesso  di costruire o della denuncia di
inizio  attivita',  il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo
di  cui  al  periodo  che  precede  sussiste  anche in caso di lavori
eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a
lavoratori  autonomi,  ovvero  di  lavori realizzati direttamente con
proprio  personale  dipendente  senza ricorso all'appalto. In assenza
del  documento  unico  di  regolarita' contributiva, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo
abilitativo e' sospesa.
  10.  In  assenza  del  piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo  100  o  del  fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera  b),  quando  previsti,  oppure in assenza di notifica di cui
all'articolo  99,  quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo.    L'organo   di   vigilanza   comunica   l'inadempienza
all'amministrazione concedente.
  11.  In  caso  di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3
non  si  applica  ai  lavori non soggetti a permesso di costruire. Si
applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.